Progettazione e vendita di cabine elettriche prefabbricate

Descrizione della procedura di deposito per le opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica ai sensi della Legge 1086/71

DENUNCIA DELLE OPERE IN C.A.:

Il COSTRUTTORE, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1086/71, la denuncia delle opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica che intende realizzare. La denuncia costituisce l’atto cui e’subordinato l’avvio della procedura e deve contenere i nomi ed i recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del Costruttore stesso.

Alla denuncia dei lavori, in duplice esemplare, a firma del Costruttore, dovranno essere allegati:
1. Progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal Progettista
2. Relazione Tecnica Illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
3. Relazione di Calcolo firmata dal Progettista;
4. Certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata) 5. Disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal Progettista;
6. Relazione sulle fondazioni firmata dal Progettista;
7. Relazione Geotecnica ed eventuale Relazione Geologica, redatte ai sensi del D.M. 11/03/1988 e firmate dai tecnici a ciò abilitati;
8. nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’art. 2 del D.P.R. n° 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo) la Nomina del Collaudatore firmata dal Committente e la relativaaccettazione dell’incarico firmata dal Collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia.
Spetta all’Ufficio preposto alla ricezione controllare che la denuncia contenga allegati, in duplice esemplare, tutti gli elaborati richiesti dalla Legge. Tale controllo è di natura prettamente formale al fine di valutare che quanto presentato abbia le caratteristiche di “Progetto”, fatti salvi i controlli di merito – secondo la procedura vigente – nel caso di Comuni classificati in zona sismica.

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA:

Il DIRETTORE dei LAVORI, una volta che la struttura e’ stata ultimata, deve redigere e consegnare laRelazione a Struttura Ultimata, in duplice esemplare, sulla quale e’indicata la data di ultimazione dei lavori.
E’compito dell’Ufficio preposto controllare che la Relazione a Struttura Ultimata sia presentata entro 60 giorni (art. 6 legge 1086/71) dalla data dichiarata di ultimazione delle strutture.

Alla Relazione a Struttura Ultimata devono essere allegati:
a) i certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai Laboratori autorizzati (art. 20 della Legge 1086/71),
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. In particolare, per quanto richiesto alla lettera a), va ricordato che nel corso degli anni diversi sono stati i D.M. con contenuti tecnici che hanno modificato e/o puntualizzato quali siano i controlli obbligatori (da eseguirsi a cura del Direttore dei Lavori) sui materiali utilizzati per le strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio. L’elenco aggiornato, scaturisce dalla lettura dell’ultimo D.M. 9/1/1996 Min. LL. PP. che prevede controlli obbligatori in cantiere e/o negli stabilimenti di prefabbricazione; relativamente alle strutture prefabbricate è poi di utile lettura la Circolare del Ministero dei LL.PP., n. 31104 del 16/03/1989, “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”, con particolare riferimento ai punti 1.4.1, 1.4.2 e 1.5.

NOMINA DEL COLLAUDATORE:

La comunicazione di NOMINA DEL COLLAUDATORE deve essere consegnata in allegato alla Denuncia Lavori nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate nell’art. 2 del D.P.R. n° 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo). In tutti gli altri casi la nomina del collaudatore (e la relativa accettazione) devono essere comunicate all’Ufficio preposto entro 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori (Art. 7 dalla Legge 1086/71). E’il COMMITTENTE che firma tale comunicazione.

Si possono verificare due casi relativamente al Committente:
– Il Costruttore coincide con il Committente, quando i lavori vengano svolti in economia o quando l’Impresa costruisce in proprio. In tale circostanza il collaudatore deve essere scelto dal Committente nell’ambito di una terna di nominativi rilasciata dall’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, previa richiesta del Committente. Al momento della presentazione della Nomina del Collaudatore, occorre verificare che il nominativo del Collaudatore sia stato realmente scelto da questa terna, la quale deve essere allegata alla comunicazione di nomina.
– Il Costruttore ed il Committente sono persone distinte: il Committente sceglie il Collaudatore senza alcuna preventiva formalità.
Il collaudo, in entrambi i casi, deve essere eseguito da un Ingegnere o Architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Nella lettera di nomina deve essere precisato il termine entro cui deve essere completato il collaudo che, per le opere di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/4/1994, non dovrà superare 60 giorni dal completamento delle strutture.

BOZZA DL 135 DEL 14.12.2018pdf1

Decreto Pres. Repubblica 06:06:2001 n. 380-pdf3

NTC 2018-pdf12

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